La previdenza complementare nasce in Italia nel 1993 con il Decreto Legislativo 124/93 per offrire al lavoratore, una volta terminato il periodo lavorativo, la possibilità di costruirsi una pensione che integrerà quella di base.
Il programma di previdenza complementare può essere realizzato mediante adesione ad un fondo pensione “chiuso o negoziale”, o ad un fondo pensione “aperto”, o mediante stipula di contratti di assicurazione sulla vita con finalità pensionistiche.
- I primi sono quelli istituiti per singola azienda o per gruppi di aziende, per categoria di lavoratori o comparto di riferimento o anche per raggruppamenti territoriali.
- I secondi sono istituiti e gestiti direttamente da banche, società di assicurazioni, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare.
- I terzi sono quelli stipulati con imprese di assicurazione, anche presso la Banca.
L’adesione alle forme pensionistiche complementari è libera e volontaria, come enunciato nel Dlgs 252/2005 art. 1 comma 2. Alla fine del rapporto di lavoro, i contributi che il lavoratore avrà versato nella forma pensionistica prescelta, andranno a formare un capitale che sarà convertito in rendita vitalizia.
Il Dlgs 124/93 ha individuato nel TFR una delle principali basi contributive per favorire lo sviluppo dei fondi pensione “negoziali”.

Gli aderenti ai fondi negoziali, che hanno iniziato a lavorare prima del 29/04/1993, versano in media circa il 2,5% del loro TFR maturando. Chi ha iniziato a lavorare dopo il 29/04/1993 ed ha aderito ad un fondo negoziale, è obbligato a versare tutto il TFR.
Adesso però resta da vedere quali sono le possibili scelte che un lavoratore potrà effettuare dal 1° gennaio 2007 in merito alla destinazione da dare al suo TFR.
La norma prevede che esistano due tipologie di scelta: la scelta “esplicita” e la scelta “tacita”.
- Nel primo caso i lavoratori potranno decidere entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto (ovvero dal 1/1/2007), se conferire l’intero importo del TFR maturando ad una qualsiasi delle forme di previdenza complementare ovvero di mantenerlo presso il proprio datore di lavoro. In assenza di una manifestazione esplicita di volontà, nei termini sopra indicati il datore di lavoro conferirà il TFR maturando dei suoi dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali.
- Nel caso in cui ci siano più forme pensionistiche di riferimento, il TFR andrà, salvo diversi accordi aziendali, a quella alla quale risulti iscritto il maggior numero di lavoratori dell’azienda.
Qualora non sia possibile per il datore di lavoro procedere in uno dei due modi sopra indicati, egli trasferirà il TFR maturando alla forma pensionistica complementare costituita presso l’INPS.
In nessun caso viene prevista la possibilità che con scelta “tacita”, il TFR possa venir inviato ad una forma pensionistica individuale.
Particolari disposizioni ci sono poi per chi è stato assunto per la prima volta prima del 29/04/1993.
Costoro, se alla data del 1/1/2007 risulteranno iscritti ad una forma di previdenza complementare da prima del 29/04/1993, e non verseranno già l’intero TFR al fondo prescelto, potranno decidere se mantenere la quota residua di TFR presso il datore di lavoro o se versarlo tutto alla forma complementare alla quale hanno aderito, scelta che sarà comunque effettuata dal datore di lavoro a seguito di una loro “tacita” scelta.
Coloro che invece non risulteranno, alla data del 1° gennaio 2007, iscritti ad un fondo pensione, potranno scegliere entro 6 mesi a quale forma pensionistica aderire per destinare il proprio TFR futuro, definendo la quota di TFR da conferire, dal 50% al 100%. Resta la possibilità, in alternativa, di mantenere il TFR presso il proprio datore di lavoro. (Vedi specchietto riepilogativo per una visione globale della situazione). [2]
Links:
[1] http://www.bancamanzano.it/aziende/previdenza/la-normativa-vigore.html
[2] http://www.bancamanzano.it//upload/tabelleTFR.pdf